Dal 1995 l’istigazione pubblica all’odio e alla discriminazione razziale è proibita in Svizzera. L’articolo 261bis CP sancisce chiaramente che in tali casi la libertà di opinione ha dei limiti.

L’art. 261bis CP, che rende passibile di pena la «discriminazione e l’istigazione all’odio», è stato approvato nel 1994 in una votazione popolare con il 54,6 per cento dei voti. La Svizzera voleva integrare questa fattispecie di reato nel proprio codice penale per poter aderire alla «Convenzione internazionale sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale». Contro la nuova legge è stato indetto il referendum. Nel 2020, sempre dopo una votazione referendaria, anche l’«orientamento sessuale» è stato aggiunto alla legge.

Protezione dalla discriminazione per ragioni di razza, origine etnica, religione e orientamento sessuale

Con la norma penale contro il razzismo si tutelano le persone che vengono discriminate, minacciate o discreditate in modo lesivo della dignità umana a causa del colore della loro pelle, della loro appartenenza etnica o religiosa. L’articolo 261bis CP vieta forme specifiche e particolarmente gravi di tali atti di emarginazione in luogo pubblico: l’istigazione all’odio e alla discriminazione, la calunnia e il discreditamento sistematici, l’organizzazione di azioni di propaganda, il discreditamento o la discriminazione di una persona tramite qualsiasi comportamento, sia con parole, scritti, immagini, gesti o vie di fatto, e il rifiuto di fornire un servizio offerto e destinato al pubblico. Sono passibili di pena anche la negazione o la banalizzazione di genocidi e altri gravi crimini contro l’umanità.

Le violazioni della norma penale contro il razzismo sono reati perseguibili d’ufficio

Le violazioni della norma penale contro il razzismo sono reati perseguibili d’ufficio e non richiedono pertanto una denuncia penale. In pratica, però, una tale denuncia è inevitabile, in quanto solo così l’informazione diventa di dominio pubblico e le autorità possono attivarsi. Sono passibili di pena solo episodi che avvengono in pubblico. Continuano pertanto a rimanere impunite azioni o esternazioni discriminatorie che si verificano ad esempio nella cerchia familiare o nella cerchia di amici. La Commissione federale contro il razzismo tiene un elenco degli episodi che violano l’art. 261bis. Al 2019 la Commissione era a conoscenza di 935 episodi verificatisi dal 1995 e denunciati alle autorità competenti. Una condanna è stata raggiunta nel 62% dei casi, nel 38% si è giunti a un’assoluzione, a una decisione di abbandono del procedimento penale o a un non luogo a procedere. In un quarto dei casi le vittime erano ebree.

La norma penale contro il razzismo si è dimostrata efficace

Sebbene l’articolo 261bis CP sia stato chiaramente approvato dall’elettorato nel 1994 e anche la sua applicazione si sia dimostrata efficace, sono state presentate più volte iniziative politiche per abolirlo o limitarlo. Ad esempio, un’iniziativa popolare volta a stralciare l’articolo e lanciata dal partito dei Democratici Svizzeri è fallita già in fase di raccolta firme. Altre iniziative sono state finora rigettate o sospese. L’estensione all’«orientamento sessuale», approvata dal popolo all’inizio del 2020, mostra che la norma penale contro il razzismo sarà anche in futuro un importante elemento nella lotta contro la discriminazione e l’emarginazione.

Discriminazione e incitamento all’odio — Art. 261bis CP

Testo dell’articolo.

Chiunque incita pubblicamente all’odio o alla discriminazione contro una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale,

chiunque propaga pubblicamente un’ideologia intesa a discreditare o calunniare sistematicamente tale persona o gruppo di persone,

chiunque, nel medesimo intento, organizza o incoraggia azioni di pro­paganda o vi partecipa,

chiunque, pubblicamente, mediante parole, scritti, immagini, gesti, vie di fatto o in modo comunque lesivo della dignità umana, discredita o discrimina una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale o, per le medesime ragioni, disconosce, minimizza grossolanamente o cerca di giustificare il genocidio o altri crimini contro l’umanità,

chiunque rifiuta ad una persona o a un gruppo di persone, per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale, un servizio da lui offerto e destinato al pubblico,

è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

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