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Libertà di religione
La libertà di religione è fondamentale affinché le minoranze possano praticare indisturbate e senza restrizioni la propria religione. Essa è tuttavia soggetta a sempre maggiori pressioni. La FSCI si impegna con veemenza per salvaguardarla e tutelarla.
La libertà di religione è un bene prezioso in una società libera e democratica. La sua tutela è sancita nella Costituzione federale. Ognuno ha il diritto di scegliere liberamente la propria religione e di professarla individualmente o in comunità. Vi rientra anche il diritto di seguire le pratiche e i comandamenti religiosi.
Articolo 15 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera
La libertà di religione è sancita nell’articolo 15 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera:
«Ognuno ha il diritto di scegliere liberamente la propria religione e le proprie convinzioni filosofiche e di professarle individualmente o in comunità».
Questo diritto garantisce pertanto una vita libera e tranquilla in Svizzera proprio alle persone appartenenti a una religione di minoranza. In passato ciò non è stato sempre garantito. Con la fondazione della Svizzera moderna nel 1848 a tutte le confessioni cristiane venne garantita la libertà di religione. Solo con la revisione totale della Costituzione federale nel 1874 venne introdotta la libertà generale di religione per tutte le religioni come la conosciamo oggi.
Pressione esercitata dalla secolarizzazione
La progressiva secolarizzazione della società esercita una pressione sempre maggiore sulla libertà di religione. Le tradizioni religiose e il diritto a praticarle sono talora considerati obsoleti e antiquati. Nelle discussioni sociopolitiche si osserva anche che la libertà di religione ha perso peso rispetto ad altri diritti e che spesso è considerata di second’ordine. Queste tendenze influiscono anche sulla minoranza religiosa ebraica. Diversi soggetti e gruppi mettono sempre più spesso e regolarmente in questione l’importazione di carni kosher e il rito della circoncisione. Nel giudaismo entrambi appartengono tuttavia ai bisogni di base essenziali, senza i quali l’esistenza futura del giudaismo in Svizzera risulterebbe minacciata.
Campagne politiche contro minoranze religiose
Ma la libertà di religione, in particolare quella delle minoranze, è sempre più sottoposta a pressioni dirette anche da parte della politica. In particolare, negli ultimi anni, sono aumentate le richieste e le iniziative politiche contro i copricapi religiosi. Inoltre, il rispetto faticosamente conquistato in passato delle deroghe per motivi religiosi, per esempio in caso di assenze a scuola in occasione di importanti festività religiose, è sempre più spesso e regolarmente tema di discussione. Nella maggior parte dei casi tali richieste mirano ad andare contro determinate minoranze. Tuttavia, è stato più volte dimostrato che ne sono colpite anche altre minoranze con tradizioni e regole simili.
La FSCI continua a impegnarsi con veemenza per la libertà di religione
La tutela della libertà di religione sancita nella Costituzione federale della Confederazione Svizzera è e rimane uno dei compiti più importanti della FSCI. Uno Stato di diritto democratico garantisce ai propri cittadini la libertà di realizzarsi come meglio credono e li protegge da sproporzionate ingerenze in tale libertà. La libertà di religione deve quindi essere difesa nel modo più ampio possibile. Pertanto la FSCI si impegna con veemenza a livello politico e mediatico contro qualsiasi limitazione di tale diritto. La libertà di vivere la propria religione non è però affatto assoluta, ma deve essere garantita in equilibrio con altri diritti fondamentali. In questo senso è importante che tale equilibrio sia raggiunto con criterio, ragionevolezza e con la necessaria moderazione, e che i diritti fondamentali non siano messi in concorrenza tra loro.
Art. 15 Libertà di credo e di coscienza
1 La libertà di credo e di coscienza è garantita.
2 Ognuno ha il diritto di scegliere liberamente la propria religione e le proprie convinzioni filosofiche e di professarle individualmente o in comunità.
3 Ognuno ha il diritto di aderire a una comunità religiosa, di farne parte e di seguire un insegnamento religioso.
4 Nessuno può essere costretto ad aderire a una comunità religiosa o a farne parte, nonché a compiere un atto religioso o a seguire un insegnamento religioso.